[1]Articolo III

[2]I prodotti naturali, fabbricati o manufatturati, esportati da una delle Alte Parti Contraenti con destinazione al territorio dell'altra Parte, non saranno soggetti in alcun caso - per quanto concerne il regime doganale - a diritti, tasse o imposizioni diversi o piu' elevati, ne' a regole o formalita' diverse da quelle alle quali sono attualmente soggetti, o nel futuro saranno assoggettati, i prodotti similari di uguale natura destinati al territorio di qualsiasi terzo Paese.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;933~artiii · fonte del testo