[1]Articolo IV
[2]Tutti i vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente accordati o che verranno accordati nel futuro da una delle Alte Parti Contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati originari di un qualsiasi terzo Paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari di uguale natura originari dell'altra Parte.
Testo vigente dal 24 agosto 1956
