[1]Articolo IV

[2]Tutti i vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente accordati o che verranno accordati nel futuro da una delle Alte Parti Contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati originari di un qualsiasi terzo Paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari di uguale natura originari dell'altra Parte.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;933~artiv · fonte del testo