[1]Articolo V

[2]Si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti:

  • a)i vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna, delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Paesi limitrofi allo scopo di facilitare o sviluppare il traffico di frontiera;
  • b)i vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna, delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare quale membro di una Unione Doganale o di una zona di intercambio commerciale libero gia' stabilita o che si stabilisca da una delle Parti, comprendendosi in detta eccezione gli accordi provvisori necessari per la istituzione di Unioni Doganali o di zone di intercambio commerciale libero;
  • c)i vantaggi, concessioni o esenzioni che la Repubblica italiana attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Stati circoscritti dal suo territorio metropolitano, e cioe' allo Stato della Citta' del Vaticano ed alla Repubblica di San Marino;
  • d)i vantaggi, concessioni o esenzioni gia' accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica italiana a quei territori che hanno uno speciale statuto internazionale come pure ai territori che sono stati o che potranno essere conferiti all'Italia in amministrazione fiduciaria;
  • e)i vantaggi, concessioni o esenzioni gia' accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica italiana alle merci importate in Italia e sotto l'attuale regime speciale di origine e provenienza dal Regno Unito di Libia;
  • f)i privilegi e vantaggi che ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorda o accordera' in vista della sua partecipazione ad una Comunita' istituita fra piu' Paesi ed intesa ad organizzare in regime comune uno o piu' settori della produzione, del commercio o dei relativi servizi ovvero a stabilire misure per la loro sicurezza.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;933~artv · fonte del testo