[1]Articolo VI
[2]Nulla di quanto stipulato nella presente Convenzione sara' interpretato come impedimento a che ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o mantenga misure relative:
- a)alla sicurezza pubblica;
- b)ai traffico di armi, munizioni e materiale di guerra;
- c)alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi;
- d)alla difesa del patrimonio nazionale, artistico, storico od archeologico;
- e)alle misure fiscali o di polizia intese ad estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali. Inoltre l'Italia si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi disposizione intesa ad impedire la uscita di oro e di argento, sempreche' tale diritto non sia esercitato unicamente nei confronti della Repubblica di Haiti.
Testo vigente dal 24 agosto 1956
