[1]Articolo VI

[2]Nulla di quanto stipulato nella presente Convenzione sara' interpretato come impedimento a che ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o mantenga misure relative:

  • a)alla sicurezza pubblica;
  • b)ai traffico di armi, munizioni e materiale di guerra;
  • c)alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi;
  • d)alla difesa del patrimonio nazionale, artistico, storico od archeologico;
  • e)alle misure fiscali o di polizia intese ad estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali. Inoltre l'Italia si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi disposizione intesa ad impedire la uscita di oro e di argento, sempreche' tale diritto non sia esercitato unicamente nei confronti della Repubblica di Haiti.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-19;933~artvi · fonte del testo