[1]Articolo VII

[2]Le Autorita' competenti di ciascuna delle Alte Parti Contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificato di origine o fattura commerciale o consolare o da ambedue questi documenti, vistati dalle Autorita' Consolari competenti del Paese importatore.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;933~artvii · fonte del testo