[1]Articolo VII
[2]Le Autorita' competenti di ciascuna delle Alte Parti Contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificato di origine o fattura commerciale o consolare o da ambedue questi documenti, vistati dalle Autorita' Consolari competenti del Paese importatore.
Testo vigente dal 24 agosto 1956
