[1]Articolo II
[2]Ciascuna delle Parti contraenti concede all'altra Parte i diritti precisati nell'Annesso al presente Accordo allo scopo di istituire i servizi aerei descritti in tale Annesso, i quali saranno indicati in appresso con la espressione "servizi convenuti".
Testo vigente dal 4 agosto 1965
