[1]Articolo XI
[2]Ogni controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o del suo Annesso sara' oggetto - in primo luogo - di consultazione diretta fra le imprese interessate o fra le autorita' aeronautiche od infine fra i rispettivi Governi. Nel caso in cui nessuno di questi procedimenti conduca ad una composizione, la controversia sara' sottoposta ai mezzi di regolamento pacifico, riconosciuti dal diritto internazionale.
Testo vigente dal 4 agosto 1965
