Ogni controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo o del suo Annesso sara' regolata attraverso negoziati diretti tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. Qualora dette Autorita' non pervengano ad un accordo, la controversia dovra' essere regolata per via diplomatica.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art14 · fonte su Normattiva