• a)Qualora una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non abbia potuto essere definita in base alle disposizioni dell'articolo 9 sia fra le autorita' aeronautiche che fra i Governi delle Parti Contraenti, verra' sottoposta a un tribunale arbitrale su domanda di una delle Parti Contraenti.
  • b)Tale tribunale arbitrale sara' composto di tre membri. Ciascuno dei due Governi designera' un arbitro; i due arbitri designati si accorderanno per nominare, quale presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Se entro due mesi dal giorno in cui uno dei due Governi ha proposto la definizione arbitrale della controversia, i due arbitri non sono stati ancora designati, o se nel corso del mese seguente la loro designazione gli arbitri non si sono accordati sulla nomina del presidente, ogni Parte Contraente potra' chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
  • c)Il tribunale arbitrale, se non giunge alla definizione della controversia in via amichevole, decide alla maggioranza dei voti. A meno che le Parti Contraenti non convengano nulla in contrario, il tribunale stabilisce i propri principi di procedura e fissa la propria sede.
  • d)Le Parti Contraenti si impegnano a conformarsi ai provvedimenti provvisori che potranno essere emanati nel corso dell'istanza come al momento della decisione arbitrale, restando in ogni caso quest'ultima considerata quale definitiva.
  • e)Se una delle Parti Contraenti non si conforma alle decisioni degli arbitri, l'altro Parte Contraente potra', per tutto il tempo in cui durera' tale inadempienza, limitare, sospendere, o revocare i diritti o privilegi che aveva accordati in base al presente Accordo alla Parte Contraente in difetto.
  • f)Ogni Parte Contraente sosterra' le spese relative alla remunerazione della attivita' del proprio arbitro e concorrera' per meta' alle spese relative alla remunerazione del presidente nominato.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art10 · fonte su Normattiva