I diritti di tiraggio sono resi disponibili e utilizzati solo in conformita' delle disposizioni del presente Accordo. Gli importi da rendere disponibili e da utilizzare sono calcolati in base alle disposizioni dell'allegato B.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art10 · fonte del testo