• a)Si ritiene che i diritti di tiraggio saranno normalmente utilizzati come stabilito all'articolo 9 del presente Accordo. Si dovra' tener conto di cio' nel procedere alle revisioni previste ai paragrafi b), c), d) del presente articolo.
  • b)Si procedera', su richiesta di una Parte Contraente, alla revisione degli importi e della, ripartizione dei diritti di tiraggio solo in circostanze risultanti:
  • 1)dal caso di forza maggiore o di catastrofe;
  • 2)dal caso in cui un debitore eccepisca e convinca il Consiglio che gli e' stato impossibile utilizzare tutto o parte dei diritti di tiraggio a lui concessi sebbene egli abbia fatto ogni ragionevole sforzo per riuscirvi;
  • 3)dal caso in cui un creditore eccepisca e convinca il Consiglio che tutto o parte dei diritti di tiraggio da esso stabiliti in favore di un debitore non sono piu' necessari a quest'ultimo per i fini ai quali essi furono stabiliti.
  • c)Il Consiglio creera' gli organismi adatti ad occuparsi dei casi che potessero sorgere in virtu' del presente articolo.
  • d)Il Consiglio decidera' sulle raccomandazioni da presentare all'Amministrazione della cooperazione economica degli Stati Uniti per la revisione degli importi e/o della ripartizione dei diritti di tiraggio.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art17 · fonte del testo