• a)I diritti di tiraggio non utilizzati prima che scada il presente Accordo non saranno annullati. Resteranno a disposizione delle Parti Contraenti a favore delle quali furono stabiliti, a condizioni che non potranno essere meno favorevoli di quelle di cui beneficiavano all'inizio.
  • b)Il metodo esatto d'impiego per i diritti di tiraggio non utilizzati nel periodo susseguente alla scadenza dell'Accordo, formera' oggetto di discussioni da parte dell'Organizzazione al momento opportuno.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art24 · fonte del testo