- a)I diritti di tiraggio non utilizzati prima che scada il presente Accordo non saranno annullati. Resteranno a disposizione delle Parti Contraenti a favore delle quali furono stabiliti, a condizioni che non potranno essere meno favorevoli di quelle di cui beneficiavano all'inizio.
- b)Il metodo esatto d'impiego per i diritti di tiraggio non utilizzati nel periodo susseguente alla scadenza dell'Accordo, formera' oggetto di discussioni da parte dell'Organizzazione al momento opportuno.
Testo vigente dal 4 dicembre 1950
