- a)Se una Parte Contraente, sia in virtu' di un accordo di pagamento sia perche' non disponga di un saldo creditore nella moneta di un'altra Parte Contraente, ha fatto a quest'ultima un pagamento in oro o divise esigibili a decorrere dal 1 ottobre 1948 per il fatto che all'epoca del pagamento i diritti di tiraggio stabiliti a suo favore da quest'altra Parte Contraente non possono essere utilizzati dall'Agente a causa delle disposizioni fissate negli articoli 12 e 15, l'Agente su richiesta della Parte Contraente che ha effettuato il pagamento, provvedera' a consentire l'imputazione di tali diritti di tiraggio per il riscatto di tutta o parte delle somme in oro o divise pagate in tali condizioni purche' le disposizioni degli articoli 12 e 15 non costituiscano piu' ostacolo all'utilizzo dei diritti di tiraggio.
- b)La domanda e le misure previste al paragrafo a) del presente articolo saranno effettuate ed applicate nel corso delle compensazioni relative al mese durante il quale le disposizioni degli, articoli 12 o 15, secondo il caso, cesseranno di porre ostacolo all'utilizzo dei diritti di tiraggio.
- c)L'importo che l'Agente puo' utilizzare in un dato mese in applicazione del presente articolo si aggiunge agli importi che egli puo' utilizzare in tale mese in applicazione dell'articolo 14.
Testo vigente dal 4 dicembre 1950
