Nelle compensazioni relative ai nove mesi aventi termine il 31 marzo 1949, non sara' reso disponibile, ne' utilizzato piu' del 75% sull'importo dei diritti di tiraggio stabiliti da una Parte Contraente a favore di una altra Parte Contraente e figuranti nell'allegato C. In casi, particolari, tale percentuale potra' essere aumentata per decisione dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 4 dicembre 1950
