Nelle compensazioni relative ai nove mesi aventi termine il 31 marzo 1949, non sara' reso disponibile, ne' utilizzato piu' del 75% sull'importo dei diritti di tiraggio stabiliti da una Parte Contraente a favore di una altra Parte Contraente e figuranti nell'allegato C. In casi, particolari, tale percentuale potra' essere aumentata per decisione dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art15 · fonte del testo