Gli importi in moneta, corrispondenti a diritti di traenza devono essere messi a disposizione dell'Agente appena egli ne faccia richiesta, tuttavia una Parte Contraente non puo' essere obbligata a mettere somme in moneta a disposizione dell'Agente prima che le siano assegnati in modo fermo importi equivalenti di aiuto condizionale.
Testo vigente dal 4 dicembre 1950
