Gli importi in moneta, corrispondenti a diritti di traenza devono essere messi a disposizione dell'Agente appena egli ne faccia richiesta, tuttavia una Parte Contraente non puo' essere obbligata a mettere somme in moneta a disposizione dell'Agente prima che le siano assegnati in modo fermo importi equivalenti di aiuto condizionale.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art12 · fonte del testo