Le richieste previste all'articolo 12 e corrispondenti a diritti di tiraggio stabiliti in favore di una Parte Contraente in una qualsiasi moneta, non possono essere fatte prima che le risorse esistenti concordate di tale Parte Contraente nella detta moneta, quali figurano nell'allegato C, siano esaurite.
Testo vigente dal 4 dicembre 1950
