Ciascuna Parte Contraente s'impegna a non agire in modo che banche diverse dalle banche centrali posseggano saldi anormali in monete di altre Parti Contraenti ne' a investire tali saldi in modo che essi non siano disponibili per le compensazioni.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art6 · fonte del testo