Nelle compensazioni previste dal presente Accordo, l'Agente deve utilizzare gli importi in monete resi disponibili in virtu' del presente titolo, seconde le disposizioni seguenti:

  • a)1. - L'Agente e' abilitato a utilizzare, in un dato mese, un importo di una delle monete al massimo uguale alla totalita' di ciascun deficit, per il mese considerato, tra ciascun debitore e ciascun creditore, nella misura in cui il residuo delle risorse esistenti concordate del debitore nella moneta considerata non sia sufficiente a coprire tale deficit. 2. - Se, nel corso di un dato mese, un importo di tale moneta non sia reso disponibile per l'applicazione dell'articolo 12, tutto o parte di tale importo, quando esso diventi disponibile, puo' essere utilizzato dall'Agente nel corso di un mese successivo in aggiunta all'ammontare che egli puo' utilizzare per il comma primo del presente paragrafo.
  • b)L'Agente puo', a richiesta di un debitore, utilizzare tutto o parte degli importi di una determinata, moneta, in piu' di quelli utilizzabili, in virtu' del paragrafo a) del presente articolo cosi' come li ha notificati il debitore purche':
  • 1)la Parte Contraente, il cui deficit mensile rispetto alla Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio a favore del debitore dovra' essere ridotto mediante l'impiego di tale importo, non abbia saldo creditore nei confronti della Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio, oppure:
  • 2)il consenso della, Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio sia stato ottenuto anticipatamente.
  • c)Se, nel corso di un dato mese, l'importo globale di una determinata moneta che l'Agente e' abilitato a utilizzare secondo il paragrafo a) del presente articolo supera l'importo di tale moneta disponibile ai termini del presente titolo, l'Agente ripartisce, in linea di massima detta moneta tra quelle Parti Contraenti che nel corso del mese siano in deficit per tale moneta, proporzionalmente ai loro deficit; tuttavia puo' procedere ad aggiustamenti moderati in tale ripartizione proporzionale badando al fatto che e' auspicabile evitare per quanto possibile sia l'interruzione degli scambi e pagamenti sia i regolamenti in oro o divise.

Testo vigente dal 4 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934~accordo-art14 · fonte del testo