- a)Ad eccezione dell'art. 24 il presente Accordo rimarra' in vigore fino al compimento delle compensazioni che si riferiscono al mese di giugno 1949; il presente Accordo potra' rimanere in vigore ulteriormente a quelle condizioni che le Parti Contraenti potranno convenire. L'art. 24 restera' in vigore fino ad esaurimento totale dei diritti di tiraggio non utilizzati.
- b)Entro il 1 maggio 1949 le Parti Contraenti, agendo per mezzo dell'Organizzazione, esamineranno come avra' funzionato il presente Accordo e se c'e' motivo di mantenerlo in vigore.
- c)Se risulta che il presente Accordo non debba verosimilmente restare in vigore, le Parti Contraenti, a domanda di una di esse, incaricheranno uno o piu' comitati di predisporre raccomandazioni circa le disposizioni che potessero apparire necessarie per evitare:
- 1)interruzioni negli scambi o pagamenti;
- 2)pagamenti in oro o divise;
- 3)l'impossibilita' di effettuare riscatti d'oro o divise che invece, sarebbero stati possibili in base alle disposizioni del presente Accordo;
- 4)altre conseguenze analoghe che potrebbero verificarsi entro un termine di tempo ragionevole a decorrere dalla scadenza del presente Accordo, in seguito a modifiche dei saldi risultanti da compensazioni effettuate in conformita' del presente Accordo.
Testo vigente dal 4 dicembre 1950
