Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti e altri oggetti di valore, in conformita' con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258~accordo-art7 · fonte su Normattiva