Art. 7 (Accordo) — Proprietà intellettuale
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti e altri oggetti di valore, in conformita' con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
