Le Parti realizzeranno la cooperazione militare nei seguenti campi:
- 1)politica di difesa;
- 2)istruzione militare;
- 3)importazione ed esportazione di armamento e materiali militari, in conformita' alle rispettive normative e regolamenti;
- 4)approvvigionamento logistico;
- 5)legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze Armate;
- 6)medicina militare;
- 7)attivita' internazionale di peacekeeping;
- 8)cultura e sport.
- 9)altri campi d'interesse reciproco. 2. Nel corso della realizzazione della cooperazione, le Parti determineranno e svilupperanno nuovi campi di cooperazione. 3. Al fine di realizzare campi concreti della cooperazione, le Parti potranno stipulale singoli accordi oppure protocolli.
Testo vigente dal 6 luglio 2015
