[1]Articolo VII

[2]Ciascuno degli Stati contraenti puo' riscuotere le imposte, che sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le detrazioni o ogni altro beneficio concesso in base alla presente Convenzione vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943~artvii · fonte del testo