[1]Articolo VI
[2]Le competenti Autorita' degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica nonche' ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.
Testo vigente dal 25 agosto 1956
