[1]Articolo VIII

[2]L'Amministratore dell'eredita' o gli aventi causa da essa, quando dimostrino che l'azione delle autorita' fiscali di uno degli Stati contraenti abbia dato o dara' luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le disposizioni di questa Convenzione, sono autorizzati a denunciare il fatto allo Stato contraente del quale il de cujus era cittadino al tempo della morte o del quale l'avente causa dalla eredita' e' cittadino, o se il de cujus al tempo della morte non era cittadino di nessuno degli Stati contraenti o se l'avente causa dall'eredita' non e' cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stata contraente nel quale il de cujus era domiciliato o residente al tempo della morte o nel quale l'avente causa dall'eredita' e' domiciliato o residente. Se il ricorso e' ritenuto fondato, l'autorita' competente dello Stato al quale il fatto fu denunziato, prendera' accordi con la autorita' competente dell'altro Stato contraente allo scopo di evitare equamente la doppia tassazione in questione.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943~artviii · fonte del testo