[1]Articolo XI
[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. Essa avra' effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sara' applicabile alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente. Essa avra' effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente; ma potra' venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purche' sia denunciata almeno sei mesi prima. In tal caso la Convenzione cessera' di aver efficacia il primo gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi. Fatta a Washington, in doppio esemplare, in lingua italiana e inglese, avendo i due testi eguale valore, addi' 30 marzo 1955.
[3]Per il Presidente della Repubblica italiana GAETANO MARTINO
[4]Per il Presidente degli Stati Uniti d'America FOSTER DULLES
[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[6]Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
Testo vigente dal 25 agosto 1956
