[1]Articolo XII
[2]Uno studente o apprendista che e' residente in uno degli Stati contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) ma che e' temporaneamente residente nell'altro Stato contraente esclusivamente allo scopo di studio o di istruzione e' esente in tale altro Stato da imposta sulle somme che riceve da persona residente nel primo Stato a scopo di mantenimento, educazione e istruzione.
Testo vigente dal 25 agosto 1956
