[1]Articolo XII

[2]Uno studente o apprendista che e' residente in uno degli Stati contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) ma che e' temporaneamente residente nell'altro Stato contraente esclusivamente allo scopo di studio o di istruzione e' esente in tale altro Stato da imposta sulle somme che riceve da persona residente nel primo Stato a scopo di mantenimento, educazione e istruzione.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943~artxii · fonte del testo