[1]Articolo XIII

[2]Il residente in uno degli Stati contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) che soggiorni temporaneamente nell'altro Stato contraente a scopo di insegnamento, per un periodo non superiore a due anni, in una universita', una scuola o altro istituto di istruzione nell'altro Stato contraente, e' esente da imposte in tale altro Stato contraente per il compenso di detto insegnamento durante il periodo sopra indicato.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943~artxiii · fonte del testo