Art. 5 (Convenzione)
Nel caso di una cooperazione transfrontaliera iniziata in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti esamineranno l'opportunita' di accordare alle collettivita' o autorita' territoriali che vi partecipano le stesse agevolazioni date in caso di cooperazione esplicantesi nell'ambito interno.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
