Art. 4 (Convenzione)
Ogni Parte contraente si adoperera' a risolvere le difficolta' di ordine giuridico, amministrativo o tecnico che siano di natura tale da ostacolare lo sviluppo e il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e si consultera', per quanto necessario, con la o con le altre Parti contraenti interessate.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
