Art. 11 (Convenzione)
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata, accettata od approvata. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera', la accettera' o l'approvera' successivamente, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
