Art. 17 (Convenzione)
La presente Convenzione e le dichiarazioni e notificazioni che essa autorizza si applicheranno soltanto alle infrazioni stradali commesse successivamente alla sua entrata in vigore tra le Parti Contraenti interessate. In fede di che, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1976, in francese ed in inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia munita di certificazione di conformita' a ciascuna delle Parti firmatarie ed aderenti. (Seguono le firme)
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
