Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976
Art. 16 (Convenzione)
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
- a)ogni firma;
- b)ogni deposito di strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' all'articolo 11;
- d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6;
- e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8;
- f)ogni dichiarazione e notificazione ricevute in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13;
- g)ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14;
- h)ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
