[1]Articolo XXI
[2]La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese i due testi facenti ugualmente fede. Vengono approntate delle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che sono depositate con l'originale firmato.
[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
[4]FATTO a Bruxelles, il ventinove novembre 1969.
[5](Seguono le firme).
Testo vigente dal 13 maggio 1977
