[1]Articolo XXI

[2]La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese i due testi facenti ugualmente fede. Vengono approntate delle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che sono depositate con l'originale firmato.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[4]FATTO a Bruxelles, il ventinove novembre 1969.

[5](Seguono le firme).

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~artxxi · fonte su Normattiva