Art. 7 — Effettuazione dei servizi convenuti
1. Prima dell'inizio di ciascun periodo di traffico, le compagnie aeree designate delle due Parti Contraenti faranno una raccomandazione congiunta alle rispettive autorita' aeronautiche sulla capacita', ivi incluse le frequenze ed i tipi di aeromobili, che verra' fornita in relazione ai servizi convenuti. Ove le due compagnie aeree non riuscissero a concordare una raccomandazione congiunta, la questione verra' sottoposta alle autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti che si adopereranno al fine di risolvere la questione attraverso consultazioni tra loro. Le intese sulla capacita', sia a livello di compagnie aeree sia tra le autorita' aeronautiche, verranno raggiunte conformemente ai principi dell'articolo 6 del presente Accordo. In attesa di una intesa, la capacita' verra' mantenuta ai livelli esistenti. 2. La compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti dovra' sottoporre per l'approvazione le sue proposte di orari per ciascun periodo di traffico alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio della effettuazione dei servizi. Tali orari dovranno includere i tipi di servizi e di aeromobili da utilizzarsi, i voli in programma e ogni altra informazione pertinente.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
