Art. 16 (Accordo) — Comitato paritetico marittimo
Al fine di trattare le questioni di reciproco interesse nel settore dei trasporti marittimi connesse al presente accordo, un comitato paritetico marittimo composto dai rappresentanti designati dalle amministrazioni competenti dei due Paesi si riunira' in sessione ordinaria ogni anno alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, e in sessione straordinaria su richiesta di una delle due Parti.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
