Se una nave di una delle Parti contraenti subisce un'avaria od altro incidente nelle acque territoriali o sulla costa dell'altra Parte contraente, la nave ed il suo carico beneficeranno nel territorio di detto Stato degli stessi diritti e benefici che vengono concessi alle navi e ai carichi nazionali. Il comandante, l'equipaggio ed i passeggeri, nonche' la nave ed il suo carico riceveranno tutto l'aiuto e l'assistenza necessari, allo stesso modo e alle stesse condizioni di cui beneficiano le navi nazionali. Il carico e gli oggetti recuperati da una nave, che ha subito un incidente od altro sinistro, non saranno sottoposti ad alcun diritto doganale ne' ad altri diritti e tasse d'importazione, qualora si trovino allo stato di merce estera e comunque non siano destinati all'utilizzazione o al consumo sul territorio dell'altra Parte contraente. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione saranno sottoposte alle leggi dello Stato che ha organizzato il salvataggio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952~accordo-art6 · fonte su Normattiva