Art. 7 (Accordo) — Trasferimento degli utili e degli altri introiti delle imprese marittime
Ciascuna Parte contraente accordera' alle imprese di navigazione marittima dell'altra Parte contraente il diritto di utilizzare, per poter effettuare dei pagamenti, gli utili e gli altri introiti realizzati sul territorio della prima Parte contraente e derivanti dai trasporti marittimi. Ciascuna Parte contraente accordera' alle stesse imprese il diritto di trasferire liberamente detti utili e gli altri introiti nel territorio dell'altra Parte contraente. Il trasferimento dovra' essere effettuato in valuta convertibile, al tasso di cambio ufficiale, previsto per le operazioni commerciali, in vigore nei due Paesi il giorno del trasferimento e senza alcun ritardo o altra limitazione.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
