Ciascuna Parte contraente accordera' alle imprese di navigazione marittima dell'altra Parte contraente il diritto di utilizzare, per poter effettuare dei pagamenti, gli utili e gli altri introiti realizzati sul territorio della prima Parte contraente e derivanti dai trasporti marittimi. Ciascuna Parte contraente accordera' alle stesse imprese il diritto di trasferire liberamente detti utili e gli altri introiti nel territorio dell'altra Parte contraente. Il trasferimento dovra' essere effettuato in valuta convertibile, al tasso di cambio ufficiale, previsto per le operazioni commerciali, in vigore nei due Paesi il giorno del trasferimento e senza alcun ritardo o altra limitazione.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952~accordo-art7 · fonte su Normattiva