Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 101 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli Stati contraenti si obbligano di conservare tutti gli atti e documenti relativi alla gestione dei crediti da trasferirsi per un anno dopo la completa effettuazione del trasferimento.
tolto: Gli Stati contraenti si obbligano del pari di prestarsi reciproca assistenza nell'eseguire i rilievi e le disposizioni occorrenti per stabilire e accertare i blocchi di crediti. Laaggiunto: Convenzione Cassa postale di risparmio tolto: si incarichera' di ripartire i valori indicati agli articoli 9 e 10 e procedera' in cio' di concerto con gli Stati interessati. Essa dara' anche tutte le informazioni occorrenti e si mettera' d'accordo nella via piu' breve con gli organi delegati da parte degli Stati contraenti. aggiunto: in Vienna-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art13 · fonte del testo