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[1]Gli Stati contraenti si obbligano di conservare tutti gli atti e documenti relativi alla gestione dei crediti da trasferirsi per un anno dopo la completa effettuazione del trasferimento.

[2]Gli Stati contraenti si obbligano del pari di prestarsi reciproca assistenza nell'eseguire i rilievi e le disposizioni occorrenti per stabilire e accertare i blocchi di crediti. La Cassa postale di risparmio si incarichera' di ripartire i valori indicati agli articoli 9 e 10 e procedera' in cio' di concerto con gli Stati interessati. Essa dara' anche tutte le informazioni occorrenti e si mettera' d'accordo nella via piu' breve con gli organi delegati da parte degli Stati contraenti.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art13 · fonte del testo