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[1]Gli Stati contraenti si obbligano di conservare tutti gli atti e documenti relativi alla gestione dei crediti da trasferirsi per un anno dopo la completa effettuazione del trasferimento.
[2]Gli Stati contraenti si obbligano del pari di prestarsi reciproca assistenza nell'eseguire i rilievi e le disposizioni occorrenti per stabilire e accertare i blocchi di crediti. La Cassa postale di risparmio si incarichera' di ripartire i valori indicati agli articoli 9 e 10 e procedera' in cio' di concerto con gli Stati interessati. Essa dara' anche tutte le informazioni occorrenti e si mettera' d'accordo nella via piu' breve con gli organi delegati da parte degli Stati contraenti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
