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[1]I diritti risultanti per lo Stato polacco da questa Convenzione non soffrono alcun pregiudizio dalla Convenzione provvisoria conclusa a suo tempo fra questo Stato e la Cassa postale di risparmio.

[2]I bilanci dei conti eseguiti finora fra le casse postali di risparmio in Vienna e Varsavia saranno rettificati in conformita' alle disposizioni di questa Convenzione, pero' con la limitazione che col trasferimento dei crediti gia' conteggiati non possa piu' intervenire una eventuale diminuzione del blocco gia' assunto.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art14 · fonte del testo