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[1]Per il trasferimento dei crediti la Cassa postale di risparmio calcolera' soltanto le tasse fissate nel suo regolamento d'affari e le diffalchera' dal credito in occasione della liquidazione.

[2]Il pagamento delle tasse e spese derivanti dal trasferimento dei depositi di titoli che non saranno coperte dai relativi crediti in contanti, si effettuera' mediante computo in corone austriache stampigliate a sensi dell'art. 10 punto 6 della presente Convenzione.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art16 · fonte del testo