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Questa Convenzione va considerata soltanto come una regolazione finanziaria particolare stipulata ai sensi dell'art. 215 del Trattato di San Germano unicamente per la vecchia gestione austriaca della Cassa postale di risparmio. Questa regolazione non crea pertanto alcun pregiudizio per altre regolazioni finanziarie e non tange nessun'altra disposizione del predetto Trattato. Con cio' gli Stati contraenti rinunciano in questa materia al diritto previsto all'articolo 215 di far appello alla Commissione delle riparazioni.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art18 · fonte del testo