Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Se nell'esecuzione di questa Convenzione sorgessero delle divergenze d'opinione fra gli Stati contraenti e non fosse gia' istituita per l'appianamento di controversie interstatali una Corte arbitrale stabile generale, sara' nominato un apposito Tribunale arbitrale.

[2]Il Tribunale arbitrale si compone di un membro delegato dalla Repubblica d'Austria e di uno nominato di comune accordo dagli altri Stati contraenti. Questi due membri eleggono un presidente che dovra' appartenere a uno degli Stati contraenti che non sara' gia' rappresentato da un membro nel Tribunale arbitrale.

[3]In caso che i due arbitri non potessero accordarsi per la nomina del presidente, questi sara' eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.

[4]La sede del Tribunale arbitrale e' Vienna.

[5]Gli Stati contraenti si obbligano di prestare al Tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento dei suoi compiti.

[6]Le spese del Tribunale arbitrale saranno sopportate dagli Stati interessati in proporzione ai casi presentati per la decisione. Le quote parti delle spese suddette spettanti ai singoli interessati saranno stabilite di caso in caso dal Tribunale arbitrale.

[7]Il Tribunale arbitrale sara' convocato a richiesta di ogni Stato contraente e decidera' a maggioranza di voti. Il presidente vota per ultimo.

[8]La decisione del Tribunale arbitrale e' impegnativa per gli Stati interessati e contro la stessa non e' piu' ammesso ricorso.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art19 · fonte del testo