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[1]La presente Convenzione sara' ratificata.
[2]Le ratifiche saranno comunicate dagli Stati interessati, al piu' presto possibile, al Governo italiano. Il Governo italiano ne dara' comunicazione agli altri Stati firmatari.
[3]Le ratifiche saranno depositate negli Archivi del Governo italiano.
[4]La presente Convenzione entrera' in vigore dopo che tutti gli Stati contraenti avranno comunicato le loro ratifiche. Appena pervenute tutte le ratifiche, sara' redatto un apposito processo verbale, la data del quale sara' anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
[5]In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.
[6]Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano, in francese ed in tedesco. Il testo italiano e francese faranno egualmente fede. In caso di divergenza sara' consultato il testo tedesco, e in questo caso, fara' fede quello dei due testi italiano o francese che e' conforme al testo tedesco.
[7]Fatto in un solo esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno trasmesse a ciascuno degli Stati firmatari.
[8]Per
[9]L'Austria: Remi Kwiatkowski.
[10]La Cecoslovacchia: Vlastimil Kybal.
[11]L'Italia: Imperiali.
[12]La Polonia: Maciej Loret.
[13]Il Regno dei Serbi Croati e Sloveni: dott. Rybar.
[14]La Romania: Ef. Antonesco.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
