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[1]L'importo totale dei crediti per tal modo uscenti dalla gestione della Cassa postale di risparmio sara' espresso uniformemente in corone.

[2]A coprimento di questo importo totale la Cassa postale di risparmio mettera' a disposizione degli istituti nazionali assuntori i valori esposti nell'art. 9.

[3]La ripartizione da farsi fra gli Stati Contraenti, eccettuata l'Austria, degli attivi della Cassa postale di risparmio ceduti a coprimento, sara' eseguita secondo le norme dell'art. 10.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art3 · fonte del testo