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[1]I depositi di titoli trovantisi presso la Cassa postale di risparmio e i relativi crediti su conti in contanti di cittadini degli Stati contraenti, eccettuala l'Austria, saranno trasferiti secondo le massime seguenti:
[2]I detentori di depositi di titoli, risp. di conti in contanti provenienti da tali depositi, in quanto non sia gia' avvenuto, saranno invitati con pubblico avviso a notificare entro un adeguato termine i loro depositi e crediti in contanti e ad autorizzare il rispettivo istituto all'assunzione. Assieme colla notifica si dovra' fornire la prova della cittadinanza e del domicilio fuori del territorio della Repubblica austriaca.
[3]Per l'appartenenza di depositi di titoli e crediti di conti in contanti delle masse creditarie e' decisiva la cittadinanza, risp. la pertinenza, e l'ultima residenza del defunto per persone giuridiche che hanno cessato di sussistere, la sede del detentore del conto.
[4]Il credito su conti in contanti spettante a un deposito di titoli si considera per notificato, quando sia notificato il deposito di titoli stesso. All'atto della notifica si dovra' presentare il certificato di deposito (libretto di rendita). Qualora questo documento fosse andato perduto, il depositante dovra' rassegnare in iscritto la dichiarazione che egli risponde per tutti gli eventuali danni derivanti del trapasso del deposito. In luogo delle dichiarazioni singole dei depositanti puo' anche subentrare una dichiarazione cumulativa dell'istituto designato per l'assunzione.
[5]Gli Stati assuntori trasmetteranno alla Cassa postale di risparmio le notifiche da essi rivedute e confermate in riguardo alle premesse del trasferimento (cittadinanza, residenza, risp. sede). La Cassa postale di risparmio esaminera' le notifiche rispetto alla loro concordanza colle proprie registrazioni, eventualmente le rettifichera', e poscia procedera' d'accordo coll'istituto assuntore al trapasso dei depositi e crediti in contanti.
[6]Per i depositi da trasferirsi in tal modo, l'Austria accordera' il permesso di libera esportazione senza falcidia per imposte o tasse d'altra specie. In proposito si dovranno anche osservare le istruzioni emanate dalla Commissione delle riparazioni in data 31 agosto 1921, n. 1502, nonche' eventuali altre istruzioni della stessa circa il trattamento dei titoli del debito prebellico, non assicurato, dell'anteriore Impero austriaco.
[7]I titoli del prestito di guerra saranno trasferiti col contrassegno prescritto dall'Austria per titoli in possesso nazionale degli Stati successori.
[8]I titoli soggetti a vincolo cauzionale saranno trasferiti solo col consenso dell'Ente giuridico (autorita' amministrativa) che ha interesse alla cauzione.
[9]I blocchi dei crediti dei conti in contanti tenuti in vecchie corone austro-ungheresi saranno aggiunti al blocco dei crediti a risparmio del rispettivo Stato e saranno quindi trattati come depositi a risparmio.
[10]I conti in contanti tenuti in altra valuta che non sia la vecchia valuta austro-ungherese saranno trasferiti secondo la situazione nel giorno di liquidazione, della valuta nella quale sono tenuti.
[11]Ai credili tenuti in corone austriache stampigliate verranno aggiunti in tutti i casi gli interessi fino a questo giorno; ai crediti in altre valute saranno aggiunti gli interessi soltanto nella misura del profitto derivante dalla loro fruttificazione.
[12]I depositi di titoli non notificati non godono i vantaggi del trasferimento ai sensi di questa Convenzione. I crediti non denunziati su conti in contanti che sono tenuti in vecchie corone austro-ungariche, non vengono presi in considerazione per la copertura dei blocchi di crediti dei singoli Stati contraenti a sensi della presente Convenzione.
[13]Il trattamento dei depositi gravati da debiti lombardizzati e' regolato nella parte IV.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
