Art. 12 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 26 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I vaglia postali da campo non ancora pagati saranno trasmessi all'Amministrazione postale competente, secondo la residenza o la sede del reclamante per l'ulteriore trattazione.
tolto: I vaglia postali da campo gia' pagati, o che dovranno essere pagati dalle Amministrazioni postali degli Stati successori, giusta il primo alinea saranno riuniti in conto separato.
tolto: Questo conto sara' trasmesso, per il riconoscimento, all'ufficio incaricato della liquidazione della imperiale e reale posta da campo e sara' compreso nel conto generale secondo l'art. 14.aggiunto: Convenzione dell'amministrazione postale austriaca-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-dell-amministrazione-postale-austriaca-art12 · fonte del testo