Art. 12 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
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[1]I vaglia postali da campo non ancora pagati saranno trasmessi all'Amministrazione postale competente, secondo la residenza o la sede del reclamante per l'ulteriore trattazione.
[2]I vaglia postali da campo gia' pagati, o che dovranno essere pagati dalle Amministrazioni postali degli Stati successori, giusta il primo alinea saranno riuniti in conto separato.
[3]Questo conto sara' trasmesso, per il riconoscimento, all'ufficio incaricato della liquidazione della imperiale e reale posta da campo e sara' compreso nel conto generale secondo l'art. 14.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
