Art. 14 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 26 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'Amministrazione postale austriaca si presta a servire come ufficio comune per il conto generale da regolarsi in conformita' della presente Convenzione.
tolto: Percio' sono da trasmettersi ad essa tutti i conti accettati. In base agli stessi sara' stabilito il saldo finale per ciascuna Amministrazione postale. Il risultato del conto generale sara' comunicato a tutte le Amministrazioni contraenti.
tolto: L'Amministrazione postale austriaca fornira', a richiesta, tutte le informazioni necessarie, e si mettera' direttamente d'accordo con gli organi delegati degli Stati contraenti.aggiunto: Convenzione dell'amministrazione postale austriaca-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-dell-amministrazione-postale-austriaca-art14 · fonte del testo