Art. 14 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
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[1]L'Amministrazione postale austriaca si presta a servire come ufficio comune per il conto generale da regolarsi in conformita' della presente Convenzione.
[2]Percio' sono da trasmettersi ad essa tutti i conti accettati. In base agli stessi sara' stabilito il saldo finale per ciascuna Amministrazione postale. Il risultato del conto generale sara' comunicato a tutte le Amministrazioni contraenti.
[3]L'Amministrazione postale austriaca fornira', a richiesta, tutte le informazioni necessarie, e si mettera' direttamente d'accordo con gli organi delegati degli Stati contraenti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
